L’Avvocato Luchetti ha curato il ricorso, poi proseguito nella fase decisionale dal collega Avv. Alegiani, per conto di una ditta intestaria di concessione di bene demaniale marittima cui il Comune di Chioggia aveva comminato l’atto di “estinzione” della concessione per sopravvenuta impossibilità di utilizzo (per ragioni naturali, art. 45 cod. nav.). Il Tar, con pronuncia articolata, a fronte dei cinque motivi di impugnazione proposti ne ha accolti due sancendo l’illegittimità dell’estinzione e ravvisando una forte carenza istruttoria da parte dell’Amministrazione e la non provata impossibilità di utlizzare ancora il bene. Il ricorso incidentale promosso dalla controinteressata relativo alla illegittimità della proroga della concessione accordata alla ricorrente è stato paralizzato eccependo la carenza di interesse della controinteressata non più titolare di concessioni valide ma irrimediabilmente scadute per non essere state mai prorogate con atto espresso.
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