Sport e responsabilità penale: quando?
Il dott. Francesco Lambertucci delinea sinteticamente il quadro delle ipotesi di responsabilità penalmente rilevanti.
Prima di tutto è necessario rappresentare il fatto che l’attività sportiva in senso lato va distinta in tre categorie: l’attività sportiva necessariamente violenta come la boxe, in cui la violenza espressa dagli atleti è un elemento intrinseco e proprio dell’attività; quella a violenza eventuale, ove il contatto fisico tra gli atleti è possibile ma non strettamente necessario come il basket, il calcio o la pallanuoto; ed infine tutte quelle discipline sportive dove la violenza è tout court non contemplata e quindi esclusa dalla tipologia di attività esercitata, come nel nuoto, nel tennis o atletica leggera. Come è facilmente intuibile, in quest’ultimo caso non sorgono problemi interpretativi sulla condotta tenuta dall’atleta, dato che la violenza non è mai consentita, mentre vi possono essere alcuni problemi in merito alle prime due categorie, per le quali invece, necessariamente, occorre stabilire se e quando la giustizia ordinaria consenta di ritenere non punibili le lesioni cagionate nell’esercizio dell’attività sportiva. Questo è il punto focale della questione, ovvero se e quando ritenere un’atleta penalmente responsabile dell’evento lesivo da lui provocato durante lo svolgimento della disciplina sportiva.
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