Quale onere probatorio nell’ipotesi di azione svolta dal paziente, o dai suoi eredi, nei confronti del medico o della struttura sanitaria?
In tema di responsabilità medica è principio oramai universalmente riconosciuto che sia sufficiente per l’attore (cioè per il paziente che agisca in giudizio per vedere riconosciuto il diritto al risarcimento di un danno causatogli dai sanitari che lo hanno avuto in cura) dimostrare l’esistenza del “contatto sociale” e l’insorgenza o il peggioramento della patologia – indicando l’inadempimento del debitore astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato – lasciando al convenuto, medico o struttura sanitaria, il compito ben più difficile di dover dimostrare che tale inadempimento non vi sia stato o che sia stato eziologicamente irrilevante.
La responsabilità da “contatto sociale”, infatti, sorge non da un contratto, ma da un “contatto” sociale sufficiente, appunto, a generare il rapporto.
Il tema della responsabilità medica ci porta il perfetto esempio.
Quando un soggetto entra in ospedale, non viene stipulato tra le parti un contratto, in quanto vi è in capo a quest’ultimo un obbligo legale di prestare le cure necessarie.
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